
ODV e Riforma del Terzo Settore: ecco cosa cambia
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Cosa sono le APS?
Le APS o associazioni di promozione sociale sono degli aggregati sociali costituiti senza alcun intento lucrativo, con lo scopo di perseguire una finalità di utilità sociale rivolta verso terzi e/o verso le personalità associate all’organismo. Secondo quanto riportato all’interno della legge del 7 dicembre 2000, n. 383, atta a introdurre questo particolare tipo di organizzazioni all’interno dell’ordinamento giuridico italiano e a disciplinarne la condotta, possono essere ricondotte a questa tipologia di gruppi tutte le associazioni, riconosciute o non riconosciute giuridicamente, che nel perseguimento dell’obbiettivo indicato all’interno dello statuto si avvalgono principalmente dell’operato dei propri associati o di volontari che decidono deliberatamente di prestare tempo e risorse alla causa.
Come è già possibile intuire, le somiglianze con le ODV (Organizzazioni di volontariato) certo non mancano, ma le due categorie associative presentano anche alcune importanti differenze.
APS o ODV? Ecco cosa cambia
Su un piano concettuale, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato presentano due differenze sostanziali: una riguardante il legame tra l’ente e coloro che contribuiscono alle iniziative da lui promosse, e una relativa ai destinatari delle azioni attraverso cui il gruppo intende concretizzare l’aspirazione che si è prefisso.
Concretamente, mentre alle organizzazioni di volontariato non è concesso retribuire i soci e i volontari che prestano la propria opera, le APS possono offrire un compenso per i servizi offerti. Si può quindi affermare che, sebbene ricopra comunque un ruolo di grande rilievo, il volontariato non costituisca parte sostanziale per la associazioni di promozione sociale, come è invece nel primo caso.
L’altra differenza consiste invece nell’identificare i destinatari delle azioni intraprese dall’organizzazioni dentro o fuori i confini attraverso cui il gruppo si definisce: mentre nelle ODV l’attività dell’associazione deve essere necessariamente rivolta verso terzi, le APS possono includere tra i destinatari delle proprie iniziative anche i propri associati. La possibilità di godere della propria azione, ed eventualmente di limitarne i benefici soltanto agli appartenenti all’associazione, non è però sufficiente a togliere a questo tipo di organizzazioni una forte valenza sociale incentrata sul valore della solidarietà attiva.
In sintesi, si può affermare che la filosofia verso cui si orienta la legislazione relativa alle ODV promuova i principi di solidarietà sociale attraverso la totale gratuità del contributo offerto, tanto dai volontari verso l’organizzazione quanto dall’organizzazione verso soggetti terzi, mentre ciò che contraddistingue le associazioni di promozione sociale è da collocarsi nella sfera dell’azione comune, ossia quella contribuisce al benessere collettivo attraverso svariate forme collaborative.
Cosa fanno le APS?
Se è pur vero che anche in precedenza molte APS potevano vantare una particolare attenzione nei confronti di progetti di natura solidale, con l’introduzione della Riforma del Terzo Settore e l’inclusione di questa tipologia associativa nella denominazione di ETS (Enti del Terzo Settore) è stato esplicitamente stabilito che la finalità principale espressa negli atti costitutivi deve essere volta a promuovere l’interesse generale, e che le iniziative non direttamente connesse a questa dovranno avere un ruolo marginale e di sostegno allo scopo principale.
Tra le attività secondarie concesse alle APS per il finanziamento delle iniziative strettamente connesse all’obbiettivo dell’azione collettiva, compare il raccoglimento di fondi in modalità diverse che spaziano dalla vendita diretta di beni donati fino alle raccolte indette senza l’impiego di mezzi professionali, la cessione di pubblicazioni proprie dietro compenso, la promozione di eventi sociali in cui è prevista la somministrazione di cibi e bevande, o di eventi e soggiorni turistici.
Le APS sono incluse tra gli enti no profit, e non possono avere dunque finalità economiche, tuttavia ciò non preclude loro la possibilità di dotarsi di regolare partita IVA e svolgere attività di tipo commerciale. Qualora un’organizzazione dovesse decidere di ricorrere a ciò per finanziare il proprio operato, potrà optare per un regime forfettario agevolato, godendo di una riduzione delle imposte e di alcune facilitazioni relative alla tenuta delle scritture contabili.
Requisiti e agevolazioni
Secondo quanto previsto dalla legislazione vigente prima dell’introduzione della Riforma, le APS in possesso di alcuni specifici requisiti potevano richiedere l’iscrizione ad appositi registri istituiti in ambito regionale o provinciale, ottenendo la possibilità di accedere ad alcune particolari agevolazioni. L’introduzione del Codice del Terzo Settore ha parzialmente alterato le logiche che regolavano tali procedimenti: l’avvento del Registro Unico Nazionale Terzo Settore ha infatti condotto alla soppressione dei registri sopra citati, uniformando a livello nazionale i titoli che garantiscono l’accesso ai diversi incentivi.
Le condizioni di cui le associazioni di promozione sociale possono godere restano ad ogni modo piuttosto vantaggiose. Secondo quanto riportato nell’art. 85, del D.Lgs. n. 117/2017 che ne regolamenta il regime fiscale, vengono escluse dagli obblighi relativi all’esercizio di attività commerciale diverse circostanze, come lo svolgimento di attività retribuite svolte in favore degli associati o dei propri familiari, degli associati ad altre associazioni che si occupano di promuovere iniziative simili ed appartengono ad una stessa organizzazione locale o nazionale, o verso Enti la cui composizione interna comprende altri ETS almeno per il 70% dei membri.
Sono escluse inoltre dal reddito imponibile le quote versate all’APS come contributo in occasione di iniziative volte all’intrattenimento, e gli immobili che non vengono utilizzati per lo svolgimento di attività con finalità economiche sono ritenuti esenti da IRES.
Per le iniziative che non vengono incluse all’interno del provvedimento, considerate dunque soggette alle imposte sui redditi derivati da attività di natura commerciale, può essere applicato un regime forfettario con un coefficiente di redditività pari al 3%, qualora nell’ultimo anno fiscale i ricavi non abbiano superato i 130 mila euro.
Inoltre, i crediti maturati da questo tipo di associazioni inerenti alle attività di pubblico interesse indicate nello statuto come scopo principale dell’organizzazione godono di privilegio generale sui beni mobiliari degli eventuali debitori, e possono dunque essere saldati con carattere di precedenza in caso di espropriazione forzata dei beni o di procedure concorsuali con redistribuzione del prezzo.
Cosa cambia con la Riforma?
Con l’introduzione della Riforma le associazioni di promozione sociale assumono il titolo di Ente del Terzo Settore, e sono dunque tenute alla soddisfazione dei requisiti minimi previsti per questa denominazione. Tra le caratteristiche considerate imprescindibili si mantiene ovviamente l’assenza del fine lucrativo e il perseguimento di intenti di
interesse pubblico, mentre viene introdotto un numero minimo di membri appartenenti alla base associativa: secondo quanto riportato dal Codice del Terzo Settore, infatti, questi non possono essere meno di sette persone fisiche o meno di altri tre organismi riconosciuti come APS. Come per le ODV resta la possibilità di ammettere tra i propri associati anche altri Enti appartenenti al Terzo Settore, purché non superino la metà del numero di APS socie.
Il soddisfacimento di tali parametri viene considerato imprescindibile per richiedere l’iscrizione al RUNTS ed accedere quindi a tutte le agevolazioni che questo comporta. Qualora uno o più di questi requisiti venga a mancare, sarà possibile chiedere di iscriversi all’interno di un’altra sezione del registro, oppure provvedere a soddisfarlo nuovamente entro un anno: una volta trascorso questo termine, l’Ente sarà cancellato dal libro.
Un’altra delle prerogative imposte dalla Riforma del Terzo Settore riguarda le modalità di accesso previste dall’organizzazione a chiunque desideri partecipare alla vita associativa del gruppo. Secondo quanto previsto dal Codice, infatti, l’adesione all’Ente deve poter essere libera e volontaria, dunque non possono essere praticate discriminazioni di sorta nei confronti di quanti desiderino associarsi. Tra le altre caratteristiche necessarie ad ottenere il titolo di APS vi è la presenza di tale acronimo (o della dicitura per esteso) all’interno della denominazione sociale dell’Ente, e la costituzione in forma associativa. Non è richiesto, invece, il riconoscimento giuridico.
Iscrizione al Runts: come comportarsi
Con l”inaugurazione del Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore e la conseguente soppressione dei registri regionali, le APS in grado di soddisfare i requisiti necessari per essere identificate come ETS potranno richiedere l’iscrizione al RUNTS attuando alcune modifiche statuarie finalizzate atte a ribadire la propria volontà di continuare ad operare all’interno del Terzo Settore.
Mentre le associazioni già iscritte all’interno dei registri locali verranno indicate agli uffici del RUNTS direttamente dagli enti pubblici precedentemente incaricati della cura dei registri, che provvederanno a comunicare tutti i dati in loro possesso perché possa essere verificata la sussistenza dei requisiti necessari, tutte quelle associazioni non ancora presenti all’interno di alcun registro al momento dell’entrata in vigore del RUNTS dovranno presentare domanda autonomamente presso l’Ufficio di riferimento per il territorio a cui appartengono.
Qualora al momento della costituzione dell’organizzazione non si disponga di un numero di associati sufficiente a soddisfare i requisiti imposti, si potrà richiedere l’iscrizione in un momento successivo, presentando una delibera assembleare straordinaria che modifichi lo statuto e prenda atto delle carenze che avevano impedito di richiedere precedentemente l’inserimento nel Registro, evidenziando l’attuale sussistenza del requisito numerico.
È bene ricordare che l’iscrizione al RUNTS, pur consentendo di accedere a diverse agevolazioni, non è strettamente necessaria per continuare ad operare: qualora un Ente non desideri comparire all’interno del Registro potrà comunque continuare le proprie attività modificando il proprio statuto e richiedendo la cancellazione dal libro.
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