Enti filantropici e l’iscrizione al RUNTS

Buone feste dallo staff PLASTIC JUMPER
17 Dicembre 2021
Imprese sociali: cosa sono e perché sono importanti
1 Febbraio 2022



Cosa sono gli enti filantropici?

Introdotta con la Riforma del Terzo Settore, la dicitura di ente filantropico comprende sotto un’unica categoria una molteplicità di organizzazioni, accomunate dalle finalità filantropiche e dalla disponibilità di un patrimonio atto a finanziare le proprie iniziative.
Secondo quanto riportato all’interno del Codice del Terzo Settore, si possono ricondurre a questo particolare tipo di ente le organizzazioni collettive che rispondano alle caratteristiche discriminanti individuate per questa categoria, qui brevemente elencate:

LO SCOPO

Ciò che deve animare le attività di un ente filantropico, perché questo possa dirsi tale, deve essere il desiderio di partecipare attivamente alla costruzione del benessere collettivo di una comunità o di una categoria che si trova a vivere in condizioni di svantaggio, oppure la voglia di contribuire alla realizzazione di attività di interesse generale da cui la collettività tutta potrà trarre beneficio. Come le APS e le ODV, infatti, anche gli enti filantropici vengono considerati organizzazioni no profit e non possono dunque avere come finalità principale attività a scopo lucrativo.

LE MODALITÀ D’AZIONE

Le modalità tramite cui l’ente filantropico può contribuire alla realizzazione dello scopo prefissato si concretizzano principalmente nell’erogazione di denaro, beni e servizi utili a sostenere categorie specifiche di persone o altri Enti del Terzo Settore impegnati attivamente per la stessa causa.

IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO E LA DISPONIBILTÀ PATRIMONIALE

Differentemente da quanto previsto per le ODV e le APS, le cui attività si basano principalmente sul contributo volontario degli associati o delle personalità che gravitano attorno all’organizzazione, le risorse su cui gli enti filantropici possono fare riferimento sono per lo più di natura economica e derivano principalmente da contributi pubblici, donazioni, rendite patrimoniali o lasciti testamentari.

Anche la connotazione giuridica che questi enti possono assumere può variare tra la fondazione e l’associazione riconosciuta ma, con l’introduzione della Riforma, per espressa previsione dell’art. 3, co. 3 CTS non potrà mai comprendere le fondazioni di origine bancaria, che rispondono ad una normativa dedicata, o le associazioni prive di personalità giuridica. Perché possano dirsi enti filantropici a tutti gli effetti, queste organizzazioni devono inoltre includere nella propria denominazione l’appellativo di “ente filantropico” ed iscriversi alla sezione del RUNTS dedicata. Qualora ciò non venisse fatto non potranno dirsi tali, ne tantomeno accedere alle agevolazioni previste.


 


Cosa cambia con la Riforma?

Come già accennato, l’istituzione di una categoria di enti specifica indicata sotto la denominazione di “Enti filantropici” e la relativa regolamentazione arriva soltanto con l’introduzione della Riforma del Terzo Settore, in vigore dal 2017, dove si può leggere in maniera esplicita la definizione che ne viene fatta.

Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Prima dell’introduzione del Codice del Terzo Settore ricadevano sotto l’appellativo generico di enti filantropici tutte quelle organizzazioni mosse da ambizioni umanitarie, come ad esempio le fondazioni di comunità, le fondazioni di impresa o le associazioni votate al supporto della ricerca scientifica. L’introduzione di una categoria specifica stabilita nei limiti di parametri ben definiti ha permesso di rendere più omogeneo la grande varietà di cui il panorama filantropico si componeva, regolamentando in maniera più equa l’accesso ad agevolazioni e fondi pubblici.

Se l’aspirazione filantropica potrebbe apparire come qualcosa di difficilmente identificabile rispetto al mutualismo delle APS e alla vocazione umanitaria delle ODV, per poterla rendere uno degli aspetti caratterizzanti del Terzo Settore si è rivelato necessario fissare alcuni parametri distintivi che contribuissero a definirne i limiti. Tra gli standard imposti, come accennato nel paragrafo precedente, c’è il riconoscimento giuridico necessario a garantire l’autonomia delle risorse finanziarie dell’ente.

Oltre ad essere una tutela per le personalità impegnate nella missione filantropica che l’ente si propone di perseguire, l’attribuzione della personalità giuridica ricopre anche un ruolo simbolico, rappresentando la ferma volontà del gruppo di trascendere gli interessi individuali ed agire per la causa come un gruppo coeso, legalmente riconosciuto e quindi in diritto di gestire risorse materiali e finanziarie come un’unica entità. L’autonomia patrimoniale dei beni garantita da questo aspetto permette di attuare una gestione più efficace delle attività promosse dall’ente, rendendo più agile lo stanziamento dei fondi e la raccolta dei finanziamenti.

Tra gli altri obblighi a cui gli enti filantropici sono vincolati compare la pubblicazione sul proprio sito internet del bilancio sociale, da redigere obbligatoriamente ogni anno a prescindere dalla quantità dei ricavi ottenuti e dalla loro provenienza. Le modalità che regolano la stesura del bilancio devono essere conformi a quanto indicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’interno delle linee guida apposite e devono necessariamente contenere un elenco dettagliato delle erogazioni, comprensivo dei dati di riferimento dei beneficiari qualora si trattasse si entità diverse da persone fisiche.

L’accessibilità della rendicontazione risponde ad uno degli intenti fondamentali perseguiti dalla riforma, ossia una maggior trasparenza nella gestione delle organizzazioni che permetta di valutarne più facilmente l’impatto sociale. Tale proposito si può rilevare anche nella necessità, imposta dall’obbligatorietà del riconoscimento giuridico, di redigere tramite atto pubblico i documenti costitutivi dell’Ente, tra cui lo Statuto: all’interno di questo devono infatti essere riportate le modalità e i principi che regolano la gestione dei fondi e le modalità di erogazione tramite cui l’organizzazione presta il proprio supporto.

Oltre alle informazioni generalmente presenti all’interno degli atti costitutivi, nel testo della Riforma viene esplicitamente previsto per gli enti filantropici il dovere di menzionare il divieto assoluto alla redistribuzione di beni di qualsiasi tipo a fondatori, associati e collaboratori, anche qualora il rapporto con l’organizzazione si fosse interrotto. Essendo l’attività dell’ente definita dalla sua capacità di erogare finanziamenti e contributi in favore delle realtà che si propone di agevolare, il patrimonio di cui dispone ricopre un ruolo fondamentale: da ciò deriva la necessità di ribadire in maniera esplicita quanto già generalmente previsto per altre tipologie di enti, includendo una descrizione dettagliata dei beni a disposizione, i limiti entro cui è possibile contrarre debiti, e le finalità a cui andranno destinati.

Differentemente da quanto previsto per APS e ODV, inoltre, agli enti filantropici non è concesso svolgere attività commerciali di sorta: le risorse economiche impiegate per finanziare l’attività dell’organizzazione dovranno infatti derivare da contributi pubblici o privati, lasciti testamentari o rendite finanziarie.


Come funziona l’iscrizione al RUNTS per gli enti filantropici

A seguito dell’inaugurazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, avvenuta nel Novembre 2021, gli enti filantropici che vorranno essere identificati come tali dovranno procedere ad iscrivere l’organizzazione all’interno della categoria dedicata. Appartenendo ad una tipologia che nasce nell’ambito della Riforma, per questo tipo di enti non è previsto alcun meccanismo di trasmigrazione che permetta di acquisirne i dati direttamente dai registri regionali, pertanto sarà necessario che i legali rappresentanti registrino l’organizzazione in maniera autonoma.
Secondo quanto riportato all’interno dell’art.38 del DM 106/2020 dal 24 Novembre è possibile richiedere l’iscrizione al RUNTS presentando istanza agli uffici presenti sul territorio tramite la modulistica disponibile sul portale del RUNTS, nell’attesa che vengano attivate le procedure telematiche che governeranno poi la gestione del registro. Nel disegno proposto dal Codice del Terzo Settore, infatti, le modalità che regoleranno le procedure di iscrizione degli enti saranno completamente informatizzate.
E’ importante ribadire che, a differenza di quanto stabilito per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, non possono esistere enti filantropici non iscritti al RUNTS, essendo considerata la presenza all’interno del registro come un elemento discriminante per l’appartenenza alla categoria.


 

Photo by Joel Muniz on Unsplash | vector by freepik.com | Articolo scritto da Gloria Maini