Le reti associative

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Cosa sono le reti associative?

Secondo quanto riportato all’interno del Codice del Terzo Settore, le reti associative sono una specifica tipologia di ETS incaricata di svolgere attività dedicate al coordinamento, al supporto, alla tutela, alla rappresentanza e alla promozione di tutte quelle entità ad essa associate, così da contribuire ad accrescerne la rappresentatività tanto nei soggetti istituzionali quanto nell’immaginario pubblico. Sul territorio italiano, due tra le esperienze di rete associativa più rilevanti sono quelle portate avanti da ARCI e FITEL, occupate nella promozione sociale e nella valorizzazione dell’arte e della cultura nelle loro più varie declinazioni.

Secondo quanto previsto dall’ art. 41 del CTS, le reti associative devono essere costituite nella forma di associazione e soddisfare alcuni parametri dimensionali, che possono variare a seconda della qualifica che la rete intende ottenere: qualora questa intenda acquisire la nomina di rete associativa nazionale dovrà poter vantare l’adesione, diretta o indiretta, di almeno cinquecento enti del terzo settore o cento fondazioni dislocate in almeno dieci regioni o province autonome o la partecipazione di 100 mila associati e la presenza di sedi operative in almeno dieci regioni, altrimenti sarà sufficiente comprendere nell’organizzazione cento ETS o venti fondazioni, operanti in cinque diverse regioni o province.



Come è organizzata una rete associativa?

Per quanto riguarda l’ordinamento interno, le reti associative, al pari degli altri ETS, sono tenute ad osservare i principi democratici che contraddistinguono tutte le organizzazioni appartenenti al terzo settore, garantendo ai propri membri uguali opportunità e diritti.

Come per le altre organizzazioni appartenenti al Terzo Settore, anche nel caso delle reti associative l’attività dell’ente ruota attorno alle decisioni deliberate all’interno dell’assemblea plenaria, a cui tutti gli associati possono prendere parte. In deroga a quanto generalmente stabilito, le competenze del congresso possono essere modificate in base alle necessità derivate dalla natura delle iniziative attraverso cui l’ente esercita le proprie funzioni sul territorio, purché ciò non implichi un contrasto sostanziale con i valori propri dell’esperienza associativa.

Anche le modalità di partecipazione e di espressione all’interno del contesto assembleare possono variare rispetto a quanto previsto per gli altri ETS: nell’ art. 24 del Codice del Terzo Settore, vengono stabiliti i limiti entro cui ciò può avvenire. Il codice prevede che, nel caso in cui lo statuto contempli esplicitamente la possibilità di incaricare un altro associato di esprimere la propria preferenza, venga generalmente imposto un limite di deleghe pari a tre per le associazioni con meno di cinquecento associati e di cinque per quelle che superano questo limite: all’interno delle reti associative questi obblighi possono quindi variare in base al numero degli enti aderenti. In virtù dell’estensione su cui tali realtà si trovano ad operare, per garantire una gestione puntuale delle variabili che potrebbero occorrere, la normativa prevede che:

L’atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attivita’ in piu’ ambiti territoriali

Tra i compiti a cui l’assemblea non può sottrarsi compare l’elezione delle cariche sociali, fondamentale per garantire la gestione effettiva dell’ente. In virtù della funzione cruciale che questo tipo di organizzazione svolge al fianco delle istituzioni, il CTS impone alcune condizioni sull’eleggibilità dei soci: perché la rete possa essere iscritta al RUNTS, infatti, è necessario che tanto gli amministratori quanto i rappresentati legali non abbiano subito condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici.



Compiti e funzioni delle reti associative

Le reti associative costituiscono per il territorio un’enorme risorsa, tanto per il loro operato come enti a sé quanto, soprattutto, per le attività di coordinamento che svolgono in favore delle realtà associate. Oltre alle iniziative di pubblico interesse generalmente promosse dagli ETS, questo particolare tipo di organizzazione ricopre infatti una funzione tutelare nei confronti degli enti minori suoi soci, fornendo loro assistenza e monitorando le modalità tramite cui questi perseguono i fini che si sono prefissati. Considerata la responsabilità che tale ruolo comporta, la legge garantisce alle reti associative la possibilità di istituire con dei soggetti privati e con le Pubbliche Amministrazioni una serie di paternariati e protocolli di intesa utili a favorire una gestione coordinata delle risorse disponibili.

Eccezione fatta per quanto riportato sopra, questo tipo di organizzazioni è tenuto in tutto e per tutto a far riferimento ai parametri imposti dal CTS per qualsiasi altra associazione, tanto che, qualora una rete intenda acquisire anche ulteriori qualifiche, come ad esempio quella di APS, sarà necessario che adegui le proprie caratteristiche in modo da soddisfare i canoni previsti per quel particolare tipo di ente. Acquisire un’ulteriore qualifica non comporterà la cancellazione dalla parte di registro riservata alle reti associative: questo tipo di organizzazione, infatti, è l’unico a poter comparire contemporaneamente in due sezioni del RUNTS differenti.

Sottostare ad una regolamentazione condivisa con realtà associative con un minor numero di aderenti non sottrae rilievo alla denominazione di rete associativa, sia per le facoltà straordinarie di cui abbiamo già parlato, che per la collocazione in cui si inserisce in ambito istituzionale. Oltre a supportare le realtà ad essa connesse, se dotata dei requisiti imposti dall’art.96 del CTS, una rete associativa può anche essere incaricata di supervisionare la corretta applicazione della disciplina legislativa da parte degli ETS aderenti, svolgendo una importante funzione mediatrice tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli enti territoriali. Il prestigio che la Pubblica Amministrazione riconosce a questo particolare tipo di ente viene ribadito dal ruolo centrale che le reti rivestono all’interno del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, dove è prevista la partecipazione di 15 rappresentanti di organizzazioni appartenenti a questa denominazione.


Cosa cambia con la riforma

L’introduzione della Riforma del Terzo Settore ha contribuito ad istituzionalizzare maggiormente il ruolo delle reti associative in ambito amministrativo, esplicitandone la funzione di monitoraggio e il ruolo di mediatore. Con l’art.59, il Codice del Terzo Settore dispone infatti la nascita di un nuovo organismo, il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, incaricato di esprimere pareri non vincolanti su tematiche quali l’utilizzo delle risorse finanziarie e gli schemi degli atti normativi dedicati al Terzo Settore, nonché sulle linee guida in materia di bilancio sociale, e di vigilare sull’operato delle organizzazioni presenti sul territorio, in cui le reti associative ricoprono un ruolo di fondamentale importanza.

Coerentemente con quanto detto, alle reti viene più volte attribuito un esplicito ruolo di controllo sulle realtà a loro sottoposte, come previsto dagli articoli 92 e 93, finalizzato alla verifica della sussistenza continuativa dei requisiti necessari ad ammettere l’iscrizione al RUNTS e l’effettiva sottomissione agli obblighi che questa impone, oltre a garantire il reale perseguimento di obbiettivi di utilità sociale.

L’attività di coordinamento degli ETS associati, già prevista in precedenza, assume inoltre maggiore consistenza con l’introduzione dell’ art. 47, che prevede la predisposizione di statuti ed atti costitutivi tipizzati da sottoporre alle organizzazioni che vorranno entrare a far parte della rete. Vincolati all’ approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, questi modelli dovrebbero garantire una riduzione dei tempi necessari al completamento dell’iscrizione al RUNTS, accorciati in tal modo a 30 giorni.

 

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