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Cos’è una organizzazione di volontariato?
Viene definito come organizzazione di volontariato un ente costituito in forma di associazione le cui attività risultano finalizzate al perseguimento di un obbiettivo di interesse generale (elencati nel Codice del Terzo Settore, articolo 5), prevalentemente rivolto al favore di soggetti esterni all’organizzazione, per lo più tramite l’attività prestata in maniera volontaristica dagli individui e dalle organizzazioni associati o aderenti.
Introdotta all’interno dell’Ordinamento Italiano con la Legge 266/1991, questo tipo di organizzazione si lega indissolubilmente al ruolo ricoperto dalla figura del volontario all’interno del Terzo Settore. Come specificato nell’articolo 2 del provvedimento riportato poco sopra, infatti, sono proprio le prestazioni offerte in maniera gratuita e volontaria a costituire l’elemento caratterizzante di tale denominazione: è l’impegno che il soggetto presta alla causa attraverso il tempo che dedica all’organizzazione a consentire che questa possa portare avanti il proprio progetto altruistico.
Come ribadito anche all’interno dell’art.17 del d.lgs 117/2017, la figura del volontario ricopre in questo contesto un ruolo morale e sociale di primaria importanza, avvalorato a livello legislativo dalla previsione di gratuità della prestazione effettuata. Il lavoro offerto dal volontario non può dunque essere retribuito in nessun caso, neppure indirettamente tramite il ricorso a rimborsi forfettari.
L’impiego di volontari all’interno dell’attività svolta dall’associazione è una possibilità che accomuna la maggior parte delle organizzazioni afferenti al Terzo Settore, ma caratterizza in particolar modo le ODV e le APS (associazioni di promozione sociale) in cui tale contributo viene considerato come indispensabile per l’attività svolta dall’organizzazione. Ciò che differenzia queste due tipologie di associazioni è dunque da individuare nei destinatari delle iniziative promosse: mentre alla seconda è concesso rivolgere le proprie attenzioni soltanto all’interno del gruppo degli associati, la prima deve necessariamente individuare al di fuori dell’organizzazione i destinatari del proprio impegno.
Il legame che intercorre tra l’organizzazione e il volontario non prevede necessariamente che questo appartenga alla compagine sociale dell’ente: l’individuo che decide di prestare gratuitamente il proprio contributo può dunque decidere se essere coinvolto nelle attività assembleari associandosi, oppure continuare a svolgere le sue mansioni senza partecipare alla sfera decisionale.
Particolarità e obblighi delle ODV
Le organizzazioni di volontariato si costituiscono secondo le stesse modalità previste per le altre associazioni del Terzo Settore, ma tra i soci devono comparire almeno sette persone fisiche o tre ODV. Anche altri Enti possono entrare a far parte della base associativa di una associazione di volontariato, ma la loro presenza deve essere esplicitamente prevista dallo Statuto e il loro numero non deve superare il 50% del numero delle ODV presenti. Nell’elaborazione dell’atto costitutivo, inoltre, sono tenute ad assumere la forma di associazioni no profit, e ad includere nella propria denominazione sociale l’acronimo ODV o l’indicazione di “organizzazione di volontariato”.
Il ruolo preponderante svolto dalla figura del volontario impone alle organizzazioni di volontariato alcuni obblighi legislativi atti a garantire i diritti fondamentali delle persone che prestano la propria opera. Uno di questi, introdotto dall’art.4 della legge 266/91, sancisce l’obbligo di assicurare contro infortuni e malattie connessi alle mansioni svolte, e per la responsabilità civile relativa ai danni che potrebbero essere cagionati a terzi durante l’esercizio dell’attività volontaristica, tutte le personalità materialmente attive sul campo operativo dell’associazione.
Fatta salva la possibilità di ricorrere al lavoro dipendente o al contributo retribuito di lavoratori autonomi, la legislazione impone a questo diritto alcune limitazioni: qualora un’associazione di volontariato decidesse di avvalersi dell’operato di soggetti retribuiti, questi dovranno essere meno della metà dei volontari coinvolti nell’attività dell’organizzazione. Eccezion fatta per gli organi di controllo, inoltre, non è prevista alcuna retribuzione per i componenti dell’organo direttivo e perché possa essere erogato un rimborso spese in loro favore è necessario che queste siano state effettivamente sostenute e documentate.
Un altro degli obblighi cui le ODV sono tenute ad assolvere concerne la gestione dei libri sociali: secondo quanto riportato nel D.M. 14 febbraio 1992, le organizzazioni sono obbligate alla compilazione di un registro autenticato e in continuo aggiornamento, contenente l’elenco dei soci attivi, le relative informazioni anagrafiche e le attività svolte all’interno dell’associazione. La gestione del libro dei volontari costituisce uno degli elementi menzionati all’interno della Riforma del Terzo Settore che, avendone ribadito l’obbligatorietà, nella sua completa operatività definirà con maggior precisione le modalità previste per la sua tenuta.
Sul piano fiscale le Organizzazioni di volontariato godono di alcuni particolari vantaggi, come ad esempio l’esenzione dall’imposta di bollo, dall’imposta di registro prevista per gli atti fondamentali, e l’esclusione degli immobili, destinati ad attività non commerciali detenuti dall’organizzazione, dal conteggio relativo all’imposta sul reddito societario.
ODV e Riforma del Terzo Settore: cosa cambia?
Con la Riforma del Terzo Settore, le ODV assumeranno ufficialmente la denominazione di ETS (Enti del Terzo Settore) e saranno perciò sottoposte a tutte le imposizioni previste per tali organismi. Tra queste, vi è l’obbligo di tenere un libro soci in cui inserire i dati identificativi di tutte le persone che prestano la propria opera al fine di garantire le attività promosse dall’associazione. All’interno di tale libro dovranno essere indicati anche l’inizio della collaborazione con l’organizzazione e l’eventuale cessazione.
Con la piena entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, inoltre, anche alle ODV sarà permesso svolgere iniziative di tipo commerciale. Per finanziare le attività svolte dall’organizzazione, alle ODV sarà concessa la possibilità di somministrare cibi e bevande durante occasioni specifiche, oppure curare la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito o prodotti direttamente dagli associati, senza che ciò venga considerato commercio. Dotandosi di partita IVA, inoltre, anche le organizzazioni di volontariato potranno accedere ai ricavi derivati dall’esercizio di attività commerciali, purché queste non rappresentino l’attività principale dell’associazione e vengano svolte secondo i limiti stabiliti per le attività secondarie.
Sul piano fiscale sarà concesso alle ODV di optare per una determinazione forfettaria del reddito di impresa con un coefficiente di redditività agevolato (pari all’1%), purché i ricavi annui non superino i 130mila euro. Qualora i ricavi superino la soglia imposta, dovranno invece fare riferimento al coefficiente previsto per il regime forfettario dedicato a tutti gli altri ETS.
Indipendentemente dall’entità dei ricavi, invece, saranno esentate dalle imposte di successione e donazione, comprese quelle ipocatastali qualora gli immobili provenissero da donazioni o lasciti testamentari. Per quanto riguarda i locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali sarà inoltre prevista l’esenzione Ires.
L’iscrizione al RUNTS per le Organizzazioni di volontariato
La recente inaugurazione del RUNTS coinvolge attivamente le Organizzazioni di volontariato, che sono chiamate ad effettuare alcune modifiche statuarie per adeguarsi ai parametri imposti dal Codice del Terzo Settore.
Per le realtà già iscritte all’interno dei registri regionali, l’iscrizione al RUNTS avverrà automaticamente attraverso un processo di trasmigrazione che prevede la comunicazione da parte degli enti pubblici precedentemente gestori del servizio di tutti i dati in loro possesso: una volta recepite le informazioni necessarie, l’ufficio del Runts territorialmente competente provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti entro 180 giorni: a decorrere da tale data la domanda verrà considerata accolta per tacito assenso.
Le ODV costituite in seguito all’entrata in vigore del Registro, invece, dovranno procedere presentando autonomamente domanda secondo la procedura stabilità.
Qualora un’organizzazione non intendesse permanere all’interno del RUNTS, sarà possibile presentare una domanda di cancellazione, senza che ciò comporti alcuna sanzione. Pur senza essere riconosciuti come Enti del Terzo Settore, sarà infatti possibile continuare ad operare.