L’inaugurazione del RUNTS programmata per il 23 Novembre 2021 tramite il decreto 561 del 26 Ottobre 2021 segna uno dei momenti più importanti per la realizzazione delle trasformazioni introdotte dalla Riforma del Terzo Settore, imponendo alcuni cambiamenti al mondo dell’associazionismo e alla gestione pubblica degli Enti. Per comprendere meglio la portata dei mutamenti in atto sarà bene però rendere esplicito cos’è il Runts e quali sono le logiche che ne orientano il funzionamento e ne determinano l’importanza.
Il Runts, o Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, rappresenta un luogo dematerializzato atto a contenere tutte le informazioni relative alle organizzazioni no profit operanti nel territorio, in modo tale da offrire a chiunque desideri consultarlo un prospetto esaustivo in merito alle generalità dell’ente e ai principali mutamenti che hanno interessato la sua attività nel corso del tempo.
Tra le informazioni che sarà possibile reperire, infatti, non ci sarà soltanto l’area di interesse a cui le iniziative dell’organizzazione fanno riferimento, ma anche elementi importanti riguardo la sua personalità e forma giuridica, nonché i riferimenti anagrafici degli individui che ricoprono cariche sociali o di rappresentanza legale. Questa possibilità risponde difatti ad uno dei propositi che la Riforma tenta di perseguire: garantire una maggior trasparenza nei confronti dei soggetti terzi che si potrebbero trovare ad interagire con l’Ente. In questo modo coloro che si troveranno ad avere a che fare con una organizzazione avranno la possibilità di fare riferimento ad una fonte ufficiale per conoscere le norme che questa è tenuta ad osservare, l’attività che dichiara di svolgere e l’assetto amministrativo che la governa.
I vantaggi derivati dall’iscrizione dal Runts non si limiteranno però soltanto ad una maggior trasparenza nei confronti delle realtà che circondano le attività del Terzo Settore, ma coinvolgeranno trasversalmente anche gli Enti stessi e gli uffici della Pubblica Amministrazione incaricati della loro vigilanza: uniformando i requisiti necessari all’iscrizione, l’inclusione al Registro stabilirà parametri certi a cui tutti gli organismi operanti sul territorio nazionale saranno tenuti ad adeguarsi sveltendo le procedure amministrative, e al contempo garantirà alle organizzazioni il riconoscimento di Enti del Terzo Settore, consentendo automaticamente l’accesso a diverse agevolazioni di carattere fiscale, nonché al diritto di usufruire di fondi dedicati.
Le logiche che conducono all’introduzione del RUNTS mirano a ricondurre sotto una giurisdizione comune la gestione degli enti di cui il terzo settore si compone, superando il particolarismo regionale che fino ad ora aveva caratterizzato la tenuta dei registri. Secondo l’assetto giuridico in vigore precedentemente all’emanazione della riforma, infatti, l’ordinamento italiano prevedeva che le associazioni e in generale gli organismi intenzionati ad operare all’interno del Terzo Settore potessero (e fossero talvolta di fatto costrette) iscriversi ad albi e registri di competenza regionale per poter accedere ad alcuni particolari benefici o per poter semplicemente svolgere attività di pubblico rilievo. Le condizioni di accesso a tali registri erano determinate localmente dalle autorità provinciali, generando una sostanziale frammentazione delle norme a cui gli enti del terzo settore erano sottoposti.
L’istituzione del Registro Unico presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esprime la ferma intenzione da parte delle istituzioni di modificare le modalità attuative che regolavano la gestione decentralizzata degli organismi operanti sul territorio, sviluppando un sistema di vigilanza nazionale che garantisca uniformità nei requisiti d’accesso e nelle regole di permanenza all’interno dell’albo. Nonostante il carattere nazionale che il RUNTS si propone di avere, il contributo degli uffici regionali e provinciali risulterà ugualmente indispensabile alla gestione delle organizzazioni, ma perderà gran parte delle facoltà decisionali relative al tema tendendo ad assumere un carattere principalmente operativo.
Un’altra delle innovazioni relative all’introduzione del Registro Unico del Terzo Settore può essere ricondotta al processo di digital trasformation a cui le Pubbliche Amministrazioni sembrano aver rivolto la loro attenzione nel corso degli ultimi anni. Interamente accessibile in via telematica, il libro permetterà a tutti gli interessati di accedere in tempo reale alle informazioni presenti, offrendo uno spaccato rappresentativo della vita e delle attività degli Enti presenti.
Secondo quanto riportato nel Decreto 561 del 26 Ottobre 2021 emanato dal Ministero del Lavoro il RUNTS sarà pienamente operativo dal 23 Novembre 2021, in seguito all’inizio della trasmigrazione dei dati dai registri regionali prevista per il giorno precedente.
A decorrere dalla data fissata, non sarà più possibile iscriversi ai libri regionali.
Espressa nel Decreto Ministeriale 106 del 2020, e arricchita di alcune puntualizzazioni relative alle modalità di accesso ed identificazione alla piattaforma con un successivo decreto direttoriale, la procedura di registrazione al RUNTS prevede la presentazione di una domanda di iscrizione da inoltrare all’ufficio regionale competente, corredata di tutta la documentazione relativa all’organizzazione interna dell’Ente, alle attività che si propone di svolgere e alla sua situazione giuridica e patrimoniale.
L’istruttoria che segue la presentazione della domanda può richiedere un tempo che si estende tra i 30 giorni (qualora l’atto costitutivo e lo statuto siano stati redatti utilizzando dei modelli preimpostati riconosciuti) e i 60 giorni, termine a seguito del quale l’istanza si intenderà accolta per tacito assenso.
Al momento dell’iscrizione bisognerà inoltre specificare a qualche delle sezioni previste all’interno del registro si intende iscrivere la propria organizzazione. Le categorie associative presenti all’interno del libro sono le seguenti:
L’introduzione del RUNTS e la conseguente imposizione di requisiti comuni a tutto il territorio nazionale hanno portato il legislatore a fissare anche alcune cifre di riferimento per quanto riguarda il patrimonio a disposizione degli enti. Nel caso in cui ci si voglia iscrivere al registro come personalità giuridica riconosciuta e dotata di autonomia patrimoniale perfetta sarà necessario poter contare su un patrimonio minimo di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 per le fondazioni: a questo parametro si aggiungono le disposizioni già in vigore, stabilite dall’art. 22 del dlgs n. 117 del 2017, che impongono la presenza di un notaio al momento della stesura dei documenti costitutivi. Ovviamente, qualora non si intenda richiedere il riconoscimento della personalità giuridica certi parametri non andranno presi in considerazione.
Con le misure introdotte dalla riforma si potrà contare anche su un maggior controllo in merito alla legalità delle attività svolte dalle associazioni, già a partire dal momento dell’iscrizione. Infatti, qualora la documentazione attestante la situazione economica dell’ente riporti un totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 1.100.000 euro, oppure entrate superiori a 2.200.000 euro o l’impiego di più di 12 unità di dipendenti nel corso dei due anni precedenti alla richiesta, l’ufficio procederà con l’acquisizione dell’informazione antimafia per verificare eventuali tentativi di infiltrazione criminale all’interno dell’organizzazione.
A seguito dell’istruttoria, l’Ufficio si pronuncerà in merito alla richiesta di iscrizione, richiedendo eventualmente ulteriore documentazione necessaria a svolgere i controlli del caso. L’accoglimento della domanda di registrazione sancirà automaticamente l’iscrizione al Registro Unico, garantendo all’organismo la denominazione di Ente del Terzo Settore e tutti i benefici da essa derivati. Tale condizione può essere modificata tramite l’inoltro di un’istanza di cancellazione motivata da parte dell’Ente, oppure per accertamenti di ufficio derivati da provvedimenti intrapresi dalle autorità giudiziarie o tributarie nei confronti dell’organizzazione.
I processi di trasmigrazione delle informazioni contenute all’interno dei registri regionali in vigore fino all’effettiva operatività del RUNTS dovrebbero compiersi secondo le modalità previste dal Decreto RUNTS (D.M. 106/2020), coprendo un arco temporale che si estende dall’inaugurazione del registro fino al 21 Febbraio 2022, data prevista per la conclusione del processo. Fino al completo compimento della trasmigrazione i vecchi registri continueranno ad essere operativi soltanto per la gestione delle pratiche ancora pendenti al 22 Novembre.
Per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato il trasferimento dei dati relativi alle organizzazioni presenti all’interno dei Registri Regionali dovrebbe coinvolgere solamente le istituzioni interessate dal passaggio: saranno gli stessi uffici regionali a riversare all’interno del Registro tutte le informazioni relative alle organizzazioni operanti sul loro territorio in modo che l’Ufficio del Registro competente possa svolgere i controlli necessari e richiedere eventuali integrazioni della documentazione trasmessa.
La condizione delle ONLUS sembrerebbe invece richiedere la partecipazione attiva dell’ente stesso, invitato a decidere quale sezione del RUNTS si presti maggiormente a rappresentare la propria attività. Potrebbe forse quindi essere l’ente stesso, dunque, a dover presentare la domanda e la documentazione necessaria all’iscrizione, ma non sembra esserci ancora alcun provvedimento che ne stabilisca le modalità specifiche.